Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo agronomico dei materiali di cui al capitolo 1.2 al fine di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute di svolgere un ruolo utile al
suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali
delle colture, garantendo la tutela dei corpi idrici e del suolo.