Gli interventi comportanti la modifica dello stato dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici sono sottoposti al procedimento per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’ Art. 146 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 .
Come definito dall’ Art. 80 L.R. 11 marzo 2005 n. 12 le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sono assegnate ai comuni idonei e nel caso di esercizio associato delle stesse funzioni, dalle unioni di comuni, ad accezione di specifici interventi assegnati, sempre dall’art. 80, alla Regione, alla Provincia o Città Metropolitana di Milano, all’Ente gestore del parco regionale o alla Comunità Montana competente per territorio.
Per quanto riguarda gli Enti locali “non idonei” (quelli che non sono compresi in tale elenco), le funzioni paesaggistiche – relative sia ad opere soggette alla procedura ordinaria che alla procedura semplificata – saranno esercitate, ai sensi dell’ Art. 80 L.R. 11 marzo 2005 n. 12 comma 6-bis, dalla Provincia territorialmente competente o, per i territori compresi all’interno dei perimetri dei parchi regionali, dall’Ente gestore del Parco.
Il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 ha individuato gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.