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Regione Lombardia

IMU – Fabbricati e Terreni

  • Servizio attivo

Imposta Municipale Propria


A chi è rivolto

  • i proprietari di fabbricati e aree fabbricabili siti nel territorio del Comune di Gropello Cairoli;
  • i titolari di altro diritto reale su tali immobili (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
  • il locatario nei contratti di leasing;
  • il concessionario nel caso di concessione su area demaniale.

Descrizione

IMU dal 2016

A decorrere dall’anno 2016 non sono soggetti a IMU:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

​L’esclusione da IMU è altresì confermata per:

  • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (dichiarazione obbligatoria);
  • gli immobili rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola.

Immobili concessi in comodato a parenti (dichiarazione obbligatoria):
A decorrere dall’anno 2016, la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti, alle seguenti condizioni:

  • comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o figlio/genitore);
  • per fruire fino dal mese di gennaio 2016 della agevolazione, il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere stipulato entro il 16 gennaio 2016 e registrato entro 20 giorni da tale data (Risoluzione MEF n. 1/DF del 17 febbraio 2016);
  • l’unità immobiliare concessa in comodato non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • l’unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione principale;
  • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  • il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • oltre all’immobile destinato a propria abitazione principale e a quello concesso in comodato, il comodante non deve possedere altri immobili destinati a uso abitativo in Italia (Ris. MEF n. 1/DF del 17.02.2016).

L’esistenza dei suddetti requisiti è attestata mediante presentazione della dichiarazione IMU.

Casi particolari

Nell'ipotesi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, l'IMU è determinata per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del provvedimento.
Entro 3 mesi dalla data di trasferimento degli immobili, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore deve versare l'IMU relativa al periodo di durata della procedura. Non sono dovute sanzioni.

Come si calcola l'imposta

Fabbricati - il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, aumentata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.);
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).

Per i fabbricati appartenenti al gruppo "D" sforniti di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si utilizzano i costi contabili come base imponibile.

Aree fabbricabili - la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposta.

Terreni agricoli - il valore imponibile è dato da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per 135.

Le aliquote e le detrazioni per l’anno 2018 sono state approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 13.03.2018

Dichiarazione

Il modello di dichiarazione IMU, corredato dalle relative istruzioni per la compilazione, è stato approvato con decreto ministeriale del 30/10/2012 prot. 23899, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5/11/2012. Il modello deve essere presentato nei casi previsti dall’art. 13, comma 12-ter del D.L. 201/2011 ed espressamente indicati nelle citate istruzioni.

Ai fini dell’applicazione dei benefici per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale sopra citato, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (art. 10, comma 4, del decreto legge n. 35 del 6 aprile 2013).

La dichiarazione può essere:

  • spedita, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata al Comune di Gropello Cairoli - Ufficio Tributi - Via Libertà, 47 - 27027 Gropello Cairoli (PV) riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU con l’indicazione dell’anno di imposta.
    La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione;
  • inviata telematicamente a gropellocairoli@pec.comune.gropellocairoli.pv.it se in possesso di casella di posta certificata.
    Nell’oggetto occorre indicare: IMU Dichiarazione - anno di imposta - codice fiscale del soggetto – nome/cognome o denominazione del soggetto.
    Nel nome dell’allegato occorre indicare: IMU Dichiarazione – anno di imposta - nome/cognome o denominazione del soggetto;
  • consegnata direttamente al Comune di Gropello Cairoli in Via Libertà, 47, Ufficio Tributi, lunedì dalle 10.00 alle 14.00 - dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 – sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Ravvedimento operoso

I contribuenti che hanno omesso, totalmente o parzialmente, il pagamento del dovuto per l'anno precedente possono usufruire del ravvedimento operoso, effettuando il versamento dell'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi.

Il calcolo del dovuto, comprensivo del ravvedimento operoso, può essere effettuato sul sito del Comune nella sezione Calcolo IMU e TASI oppure da un operatore previo appuntamento telefonando allo 0382/815233.

E' possibile fissare un appuntamento chiamando il n. 0382/815233 o inviando una mail all’indirizzo ragioneria@comune.gropellocairoli.pv.it.

Per usufruire delle sanzioni ridotte, il versamento comprensivo delle sanzioni ed interessi deve essere effettuato entro il 30 giugno 2018 con modello F24.

Il modello F24 deve essere così compilato:

Codice Comune di Gropello Cairoli: E195;

  • barrare la casella “Ravv." (ravvedimento operoso);
  • barrare “S" (saldo);
  • indicare i codici tributo che individuano l'importo comprensivo di imposta, sanzioni, interessi:
    • 3914 - terreni -
    • 3916 - aree fabbricabili
    • 3918 - altri fabbricati
    • 3925 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
    • 3930 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE
  • indicare il periodo di imposta;
  • indicare, come nel caso del versamento ordinario, il numero di immobili e le altre informazioni richieste.

Non si procede al versamento qualora l’imposta complessivamente dovuta per l’anno, e non per le singole rate di acconto e di saldo, sia uguale o inferiore a 2 euro.

Copertura Geografica

Comune di Gropello Cairoli

Come fare

Consultare l'ufficio responsabile

Cosa serve

E' necessario:

  • consultare l'ufficio responsabile

Cosa si ottiene

IMU - Fabbricati e Terreni

Tempi e scadenze

Scadenze versamenti per altri fabbricati

Scadenze 2020

  • prima rata: entro il 30 giugno si effettua il versamento della metà dell’importo dovuto per l’anno 2018, calcolato sulla base delle aliquote approvate con deliberazione consiliare n. 20 del 12.05.2020.
  • seconda rata: entro il 16 dicembre si effettua il versamento a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, in base alle aliquote approvate con deliberazione consiliare n. 20 del 12.05.2020
  • Resta facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un’unica soluzione, da corrispondere entro il 30 giugno.

Quanto costa

L'imposta deve essere pagata utilizzando il modello F24.

L'utilizzo del modello F24 è gratuito per il contribuente e la consegna del modulo compilato può essere effettuata presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari ENTRATEL (Caf, Commercialisti, ecc.). Il modello F24 consente di utilizzare i crediti erariali in compensazione dei debiti IMU.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi (es. 144,35 diventa 144,00), per eccesso se superiore a detto importo (es. 144,50 diventa 145,00).

Codice Comune di Gropello Cairoli: E195

3914 - terreni - COMUNE
3916 - aree fabbricabili - COMUNE
3918 - altri fabbricati - COMUNE
3925 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
3930 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE

Accedi al servizio

IMU - Fabbricati e Terreni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Gestito da:

Ufficio Tributi

Via Libertà, 47 - 27027 Gropello Cairoli (PV)

Ufficio Tributi

Via Libertà, 47 - 27027 Gropello Cairoli (PV)

0382 - 815165 / - 814272 / - 815233 | Int. 4

ragioneria@comune.gropellocairoli.pv.it

pec: tributi@pec.comune.gropellocairoli.pv.it

fax: 0382815031

Allegati

Istruzioni Dichiarazione IMU
Dichiarazione IMU
Istanza di Rimborso IMU e TASI

Pagina aggiornata il 10/07/2024

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