Nella L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) risulta prevista infatti l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo:
- le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche
- e la diffusione di messaggi pubblicitari.
In aggiunta all’interno della stessa legge è prevista l’istituzione del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati.
Pertanto dal 1° Gennaio 2020 Comuni, Province e Città metropolitane devono deliberare soltanto questo nuovo tipo di canone.
Quali tasse sostituisce?
Come anticipato, questo nuovo canone accorpa le tasse che precedentemente si occupavano di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria.
Pertanto sostituisce, a partire dal 2021, per effetto dell’art. 1, comma 816 della legge di bilancio 2020, i seguenti tributi:
- (TOSAP) – tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
- (COSAP) – canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
- (ICPDPA) – imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
- (CIMP) – canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari
- ed infine il canone di cui all’art. 27, commi 7e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).
Presupposti del Canone
Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati:
- su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti
- su beni privati.
Nello specifico il canone si applica ai messaggi:
- laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale
- o all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
Ai fini dell’applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica:
- allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi
- o finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
È tenuto al pagamento del canone il titolare dell’autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
Inoltre è obbligato il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Come si applica?
Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.