A chi è rivolto
Il servizio, è rivolto a tutti i cittadini del comune
Descrizione
La PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) è uno strumento previsto dal D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 per i casi di intervento relativamente ad impianti a fonti rinnovabili.
Il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 (Sezione II – EDILIZIA – punto 97) ha ricondotto il titolo suddetto tra quelli soggetti a SCIA.
In particolare si applica agli impianti:
- impianti fotovoltaici con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto di qualsiasi potenza per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune;(integrati e non se ricadono in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 con esclusione di quelli previsti dal Decreto 19 maggio 2015 )
- impianti fotovoltaici a terra (in assenza di vincoli) fino a 20 kW (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune;
- impianti a biomasse operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune ( Art. 27 L. 23 luglio 2009 n. 99 comma 20);
- impianti a biomasse fino a 200 kW (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune;
- impianti a gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e Art. 27 L. 23 luglio 2009 n. 99 comma 20);
- impianti a gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas fino a 250 kW (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune;
- impianti eolici fino a 60 kW (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune;
- torri anemometriche destinate a misurazioni del vento di durata superiore ai 36 mesi;
impianti idroelettrici fino a 100 kW (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune.Per l’istallazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile (impianti FER) e per le relative opere di infrastrutturazione e di connessione alla rete nazionale di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, sono previsti tre differenti titoli abilitativi: - la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL) ( Art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e punto 12 delle Linee Guida Nazionali);
- la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ( Art. 6 D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 comma 1);
l’Autorizzazione Unica (AU) ( Art. 12 D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 comma 3).La Regione Lombardia, dando attuazione a quanto previsto dai commi 9 e 11, dell’ Art. 6 D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 , con le modifiche introdotte dall’ Art. 11 L.R. 3 agosto 2011 n. 11 , ed in base alle disposizioni della D.G.R. 18 aprile 2012 n. IX/3298 , ha esteso: - il campo di applicazione della PAS per gli impianti FER fino alla soglia di potenza nominale di 1 MW elettrico;(in relazione alle diverse tecnologie, fonti energetiche e potenze da installare)
il regime della Comunicazione Edilizia Libera (CEL) - agli impianti fotovoltaici da installare sugli edifici e fabbricati;(in relazione alla potenza ed alle caratteristiche degli impianti)
alle restanti categorie di impianti FER fino alla soglia di potenza nominale di 50 kW elettrici.(in relazione alle diverse tecnologie e fonti energetiche)La presentazione della SCIA (PAS) non comporta da parte dell’Amministrazione Comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa SCIA (PAS), divenuta efficace nei termini di legge. Il professionista (tecnico abilitato) asseverante agisce in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex artt. 359 e 481 del Codice Penale, assumendosene le relative responsabilità.
La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità della SCIA (PAS) costituisce abuso edilizio sanzionato nei termini di legge e regolamento (cfr. Art. 44 D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 , D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Regolamento Edilizio).
Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo deve presentare la SCIA (PAS), almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
Copertura Geografica
Comune di GROPELLO CAIROLI
Come fare
Per usufruire del servizio, consultare lo Sportello Unico Digitale
Cosa serve
Per attivare il servizio bisogna prima compilare il modulo on line oppure stampare e compilare il modulo cartaceo che trovi nello Sportello Unico Digitale
- Lista reperibile nello Sportello Unico Digitale
Cosa si ottiene
Rilascio di provvedimento dove previsto o silenzio assenso
Tempi e scadenze
Accedi al servizio per consultare la relativa tempistica
Accedi al servizio
L'ufficio provvederà ad informare sull'avanzamento della situazioneCondizioni di servizio
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Pagina aggiornata il 02/09/2024